Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un documento che fornisce i chiarimenti per che fornisce i chiarimenti per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014, relative all’obbligo di esecuzione periodica delle diagnosi energetiche nelle imprese.
Il documento, predisposto con il supporto tecnico di ENEA, fornisce chiarimenti sulle disposizioni di legge e sui quesiti più ricorrenti. I temi principali sono:
- individuazione del soggetto obbligato e definizione di sito produttivo
- modalità tecniche e termini per eseguire le diagnosi dei siti produttivi
- modalità di comunicazione dei risultati e sanzioni previste per gli inadempimenti
- problematiche relative alle imprese con più siti produttivi e proposta di un metodo per la selezione dei siti da assoggettare alla diagnosi.
Fino al 19 luglio 2016, le diagnosi energetiche possono essere condotte da tutti i soggetti elencati all’articolo 8, comma 1 (società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, anche se non in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento. A decorrere dalla data indicata, le diagnosi devono essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 102/2014.
Con esclusivo riferimento al solo schema volontario EMAS, l’organismo preposto all’esecuzione della diagnosi energetiche è ISPRA.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, la diagnosi energetica deve essere eseguita entro il 5 dicembre dell’anno n-esimo, a decorrere dal 2015.
La procedura per la trasmissione delle diagnosi verrà resa nota da ENEA attraverso idonea comunicazione pubblicata sul proprio sito istituzionale.
Le diagnosi eseguite precedentemente al 5 dicembre 2015, purché conformi ai criteri minimi dell’Allegato 2, hanno validità pari a 4 anni, a partire dalla data di redazione del rapporto di diagnosi energetica e possono essere validamente presentate, ai fini dell’adempimento dell’obbligo. Si precisa che se la data di scadenza della validità è antecedente al 5 dicembre 2015, occorre effettuare una nuova diagnosi.
Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente del 12 Maggio, sono stati approvati gli schemi, predisposti da Accredia, di certificazione ed accreditamento per la conformità alle norme tecniche relative alle “Società che forniscono servizi energetici” (ESCO), agli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), ai Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE).