Nel recepire la direttiva comunitaria 33/2014, il MiSE aveva introdotto nel decreto l’articolo 19 bis “Adeguamento della sicurezza degli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162”,

recependo di fatto anche la raccomandazione comunitaria del 1995. Tale articolo prevedeva una serie di controlli per garantire l’adeguamento degli ascensori ante 1999 alle nuove disposizioni di sicurezza.

L’introduzione di tale articolo è stata subito contestata ritenendo onerose le spese necessarie all’attività di adeguamento.

Il MiSE, con il comunicato stampa del 24/02/2016 avente per oggetto “Ascensori: Mise, nessuna tassa, censimento su impianti vecchi e pericolosi” ha dichiarato che lo schema di decreto al quale gli uffici tecnici stanno ancora lavorando prevede che entro i prossimi due anni un apposito nuovo provvedimento dovrà censire gli impianti più vecchi per stabilire, dopo aver coinvolto Parlamento, Regioni e tutti gli operatori economici interessati, casi, tempi e modalità per gli eventuali interventi necessari per l’adeguamento ai requisiti di sicurezza minimi in vigore in Europa.

Conforma ha ritenuto opportuno chiarire al MiSE che, nel caso in cui tale decisione venisse confermata, gli Organismi Notificati saranno impossibilitati a prescrivere un adeguamento della sicurezza, anche parziale, di tali ascensori, in quanto non previsto da alcun dispositivo di legge.

Ne consegue che, in sede di verifica, sarà confermata la possibilità di mantenere in esercizio un ascensore conforme ai requisiti di sicurezza vigenti all’epoca dell’installazione e non all’attuale stato dell’arte in tema di sicurezza.